TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI
Per atto
straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da
autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter
essere usato in Italia richiede la legalizzazione o
l’apostille.
Non è
“straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o
ambasciate italiane all’estero, anche se le
parti sono
straniere.
Se
redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche
accompagnato dalla sua “traduzione”.
L’atto straniero,
se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere
accompagnato da traduzione in lingua
italiana
certificata conforme al testo straniero:
- dalla competente autorità diplomatica o consolare
italiana; ovvero
- da un traduttore ufficiale (art. 33, D.P.R. n. 445/2000),
presente nell’elenco dei traduttori ufficiali, disponibile
presso la Cancelleria del Tribunale.
Traduttore può
anche essere il notaio italiano che conosce la lingua
straniera.
La
legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero
possa produrre in Italia i suoi effetti legali.
Essa consiste
solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità
consolare o diplomatica italiana
all’estero –
della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto
e l’autenticità della sua firma.
Se
l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere
legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si
trova l’autorità
estera stessa.
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ad entrare in possesso di documentazione o non sappia in che stato
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