Descrizione immagine

SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE

 
Con questo servizio diamo assistenza:
 
1) a tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
2) a tutti i cittadini extracomunitari che vogliono entrare in Italia per motivi di turismo,affari,studio,lavoro,cure mediche,invito;
3) a tutti gli italiani che si interfacciano con la normativa in materia di immigrazione;
4) a tutte le famiglie che hanno in forza personale straniero;
5) a tutte le aziende che vogliono assumere o hanno già alle proprie dipendenze personale straniero.
 
Nel dettaglio ci occupiamo di fornire:
 
- Consulenza dettagliata
- Elaborazione Amministrativa delle pratiche oggetto della normativa immigrazione
- Supporto al cliente in ogni fase dell’iter preposto per il disbrigo della pratica stessa
- Monitoraggio costante dell’avanzamento delle pratiche
- Contatti con gli Enti preposti quali Prefettura, Questura, Inps, Comune, Tribunale, Ambasciate

VISTI IN ENTRATA & VISTI IN USCITA
 
I visti sono rivolti:
 
1) a tutti i cittadini italiani ed extra comunitari che per motivi di turismo, affari, studio, lavoro hanno la necessità di richiedere un visto presso l’Ambasciata italiana del paese nel quale il cliente vuole recarsi;
 
2) aziende che per motivi di affari hanno rapporti con aziende estere di cui invitano personale interno per stipulare accordi commerciali, partecipare ad eventi;
 
3) aziende che hanno personale che viaggia regolarmente all’estero;
 
4) italiani che per motivi di vacanza,studio,o affari si recano all’estero, in stati che richiedono il visto d’ingresso
 
Gestiamo il disbrigo delle richieste dei visti, non solo in entrata ma anche in uscita verso l’estero.

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
 
Tutti i cittadini extra comunitari, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, possono richiedere di essere raggiunti in Italia dai parenti più stretti, secondo il principio della salvaguardia dell'unità familiare.

COESIONE FAMILIARE
 
La coesione è un procedimento che consente ai familiari extracomunitari, presenti sul territorio italiano, di un cittadino straniero regolare di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Hanno diritto alla coesione gli stessi cittadini extracomunitari a cui si applica la procedura del ricongiungimento familiare.
A differenza però del ricongiungimento inoltre, non è previsto il rilascio del “Nulla Osta” per effettuare la “coesione”.
La coesione può essere richiesta tramite il kit postale, ove dovranno essere allegati i documenti medesimi previsti per il ricongiungimento oppure direttamente in Questura.
Viene in ogni caso  rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare cui  si è effettuata la coesione.

CITTADINANZA ITALIANA
 
La cittadinanza italiana secondo la legge 5 Febbraio 1992, n. 91 si acquisisce:
 
Automaticamente
 
Per nascita – straniero nato da almeno un genitore italiano
Per nascita sul territorio italiano – straniero nato in Italia al compimento dei 18 anni.
Per adozione – minorenne adottato da cittadino italiano
 
A Domanda
 
1) Per Matrimonio con cittadino italiano
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure dopo 2 anni di convivenza con il cittadino italiano.
In caso di residenza all’estero: 1anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati da coniugi, oppure 3 anni dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
 
2) Per Residenza
10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extracomunitari;
3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti di cittadini italiani per nascita (sino al secondo grado -   nonni) e per i nati in Italia;
5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni (da cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di  genitori naturalizzati italiani;
4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari;
5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano.

3) Compimento del 18° anno
L’articolo 4, comma 2, della legge stabilisce inoltre che gli stranieri nati in Italia, che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età.
Il cittadino straniero se intende  continuare a vivere in Italia, studiare e lavorare, con  la cittadinanza italiana potrà godere di alcuni importanti diritti, ad esempio:
 
        • votare e candidarti alle elezioni;
        • muoversi liberamente all’interno dei paesi dell’Unione Europea;
        • accedere liberamente ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.
 
Al compimento del 18 anno il cittadino straniero dovrà presentarsi presso l’Ufficio di Stato civile del Comune e dichiarare la tua volontà di acquisire la cittadinanza italiana.
L’ufficiale di Stato civile annoterà nell’archivio dello stato civile la tua dichiarazione e accerterà d’ufficio e senza ritardo il possesso dei requisiti (nascita e residenza legale senza interruzioni in Italia fino ai 18 anni, etc.) entro pochi mesi.
Se gli Uffici riscontrassero qualche discordanza tra la dichiarazione e i documenti in loro possesso, sarà necessario fornirgli ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti (certificati medici, documenti di frequenza scolastica, iscrizione al818 anni... in Comune in quanto eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione non possono impedirti di acquisire la cittadinanza italiana.

RICHIESTA RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
 
Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza il cittadino straniero a soggiornare in Italia per un tempo determinato. 
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere inoltrata alla Questura competente per territorio attraverso la spedizione di un apposito kit postale abilitato (sportello Amico), ad esclusione di quelli per cui è necessario presentare richiesta direttamente in Questura.
Si tratta di una busta contenente la modulistica e le istruzioni necessarie all’invio delle richieste di rilascio o rinnovo del proprio titolo di soggiorno.
Tale documento è soggetto ad una scadenza, per cui è necessario, laddove ci siano i presupposti, rinnovarlo o convertirlo.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE – CARTA DI SOGGIORNO
 
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un documento che è a tempo indeterminato, non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti "in più“ rispetto al permesso di soggiorno "ordinario".
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata"
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana. (in vigore dal 9 dicembre 2010)

TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI
 
Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.
Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le
parti sono straniere.
Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”.
L’atto straniero, se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero:
         - dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana; ovvero
        - da un traduttore ufficiale (art. 33, D.P.R. n. 445/2000), presente nell’elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso   la Cancelleria del Tribunale.

Traduttore può anche essere il notaio italiano che conosce la lingua straniera.
La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.
Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana
all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.
Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si
trova l’autorità estera stessa.

LEGALE IN SEDE
 
La Worldservice, attraverso il supporto legale all’interno della sua struttura, offre ai suoi clienti un  servizio professionale relativamente a ricorsi innanzi alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa.
 
Grazie all’avvocato in sede patrociniamo i diritti  dei cittadini stranieri davanti alle autorità giudiziarie in Italia e alle pubbliche amministrazioni.
 
Richiediamo l'accesso agli atti amministrativi qualora lo straniero non riesca ad entrare in possesso di documentazione o non sappia in che stato versi la sua pratica amministrativa.
 
Diamo supporto al cliente straniero in ogni fase dell’iter preposto.

Descrizione immagine
Descrizione immagine
Descrizione immagine
Descrizione immagine
Descrizione immagine